Ratifica della convenzione di Lisbona

Scarica il documento in pdf


Legge 11 luglio 2002, n.148
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002 n.173 – Supplemento Ordinario n.151/L

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul
riconoscimento dei titoli di studio relativi
all’insegnamento superiore nella Regione europea,
fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di
adeguamento dell’ordinamento interno.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge


ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997. 2. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data
della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall’articolo XI.2 della Convenzione stessa.


ART. 2.
1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione
superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei  titoli universitari italiani, e’ attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.


ART. 3.
1. Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 2, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di
riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all’articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.



ART. 4.
1. L’applicazione dell’articolo VI.5 della Convenzione e’ disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



ART. 5.
1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell’articolo 2, e’ operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.


ART. 6.
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, provvede alla designazione del rappresentante
 italiano nell’ambito del Comitato previsto dall’articolo X.1 della Convenzione.



ART. 7.
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito del dipartimento e dei servizi previsti dall’articolo 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, ed ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,provvede all’istituzione del centro nazionale di informazione, di cui all’articolo IX.2 della Convenzione.


2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono altresì determinati le modalità ed i criteri numerici per l’utilizzo del personale
comandato da altre amministrazioni, enti ed istituzioni da assegnare al centro nazionale di informazione di cui al comma 1.


3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca può destinare alle attività del centro nazionale di informazione di cui al comma 1 fino a tre esperti
per le esigenze operative che necessitino di specifiche capacita’ professionali.Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


4. Per le finalità di cui al presente articolo e’ autorizzata la spesa nel limite massimo di 203.484 euro a decorrere dall’anno 2002.



ART. 8.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 274.240 euro per l’anno 2002 ed in 230.855 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


ART. 9.
1. Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell’articolo 170 e l’articolo 332 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, di cui al regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 11 luglio 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli